Gli eventi straordinari:
L'Accollo
L'ACCOLLO è un contratto
tra il debitore ed un terzo (accollante), con il quale
questi assume a suo carico l'obbligo che ha il debitore
verso il creditore. L'efficacia dell'accollo può
rimanere limitata ai soggetti che lo hanno posto in
essere, cioè debitore e terzo, (denominato "Accollo
semplice") e può essere annullata da un
altro accordo tra le stesse parti.
Perché il contratto possa essere efficace anche
nei confronti del creditore, è necessaria l'adesione
di questi all'accollo, da tale adesione nasce la responsabilità
dell'accollante nei confronti del creditore (accollatario)
per l'obbligazione assunta. In tal caso si parla anche
di accollo esterno poiché al debitore se ne aggiunge
uno nuovo che resta obbligato in solido con quello originario.
Si ha l'accollo liberatorio quando il creditore, oltre
ad aderire al contratto stipulato dichiara espressamente
di liberare il debitore originario e di tenere obbligato
in sua vece solo l'accollante.
L'accollo, possibile per ogni obbligazione, è
un'operazione che riguarda solamente i mutui fondiari
nel momento in cui l'immobile, a garanzia del finanziamento,
viene venduto a terzi che, in fase di acquisto, si assumono
il debito del finanziamento a suo tempo contratto dal
venditore.
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Il Frazionamento
Il FRAZIONAMENTO è la ripartizione dell'importo
originario di un mutuo, o del capitale residuo al momento
dell'operazione, in più quote in modo che chi
si accolla le stesse risponde verso l'Ente finanziatore
nei rispettivi limiti di valore. Al frazionamento del
mutuo corrisponde generalmente, se assistito da garanzia
ipotecaria, anche il frazionamento dell'ipoteca.
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La Rinegoziazione
Viene denominata RINEGOZIAZIONE l'operazione
con la quale vengono ridefiniti, per richiesta del debitore,
gli estremi contrattuali di un finanziamento. L'Ente
finanziatore può accordare la rinegoziazione,
apportando postille al contratto originario, relative
sia agli aspetti economici (tasso di interesse, altre
condizioni, etc,) che a altre condizioni quali durata,
periodicità del rimborso. In genere per questa
operazione si richiede la corresponsione di una penale
di "recessione" dal precedente contratto;
è opportuno che il cliente prenda in considerazione
l'incidenza di tale penale, al fine di valutare l'effettivo
beneficio dell'operazione.
Se la rinegoziazione comporta una modifica radicale
del finanziamento e della sua collocazione all'interno
dei prodotti dell'Ente finanziatore, si procede normalmente
all'estinzione del finanziamento originario e all'accensione
di uno nuovo.
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La Ristrutturazione
Viene definita ristrutturazione di un finanziamento
l'operazione con la quale vengono definite le modalità
di rimborso delle rate non pagate sino a quel momento
o quando a seguito di richiesta dell'Ente finanziatore
per un estinzione anticipata, il debitore dovrà
farsi accordare un piano di rimborso diverso da quello
previsto dal contratto originale.
Anche tale operazione è formalizzata attraverso
un accordo scritto tra le parti.
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