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In che tipo di casa desideri abitare
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Le unità immobiliari
vengono suddivise, particolarmente sotto l'aspetto
della legislazione fiscale, in base alla loro
utilizzazione in:
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- ABITAZIONE PRINCIPALE: è quella nella
quale la persona fisica che la possiede a titolo di
proprietà o di altro diritto reale, o i suoi
familiari risiedono abitualmente (è considerata
anche abitazione principale l'unità immobiliare
posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che l'unità immobiliare
stessa non sia locata).
- UNITÀ IMMOBILIARI TENUTE A DISPOSIZIONE:
sono le unità immobiliari, possedute in aggiunta
a quella utilizzata come abitazione principale del possessore
o dei suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo
grado ed affini entro il secondo grado) o all'esercizio
di arti e professioni o di imprese commerciali da parte
degli stessi. Si considerano unità immobiliari
tenute a disposizione anche quelle possedute in multiproprietà
o destinate alla locazione, rimaste sfitte.
- UNITÀ IMMOBILIARE DESTINATA ALLA LOCAZIONE:
sono le unità immobiliari locate a terzi.
- PRIMA CASA, si definisce prima casa
l'immobile che presenta le seguenti caratteristiche:
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1. Non sia
una abitazione di lusso;
2. Sia ubicata nel territorio
del comune in cui l'acquirente ha o stabilisce,
entro un anno dall'acquisto, la propria residenza,
se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge
la propria attività; se trasferito all'estero
per ragioni di lavoro, quello in cui ha sede o
esercita l'attività il soggetto da cui
dipende, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino
italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia
acquisito come prima casa sul territorio italiano;
3. Nell'atto di acquisto l'acquirente
dichiari di non essere titolare esclusivo o in
comunione con il coniuge dei diritti di proprietà,
usufrutto uso e abitazione di altra casa di abitazione
nel territorio del comune in cui è situato
l'immobile da acquistare;
4. Nell'atto di acquisto l'acquirente
dichiari di non essere titolare esclusivo o in
comunione con il coniuge dei diritti di proprietà,
usufrutto uso e abitazione di altra casa di abitazione
nel territorio italiano con le agevolazioni prima
casa. |

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- PERTINENZE: Si definisce pertinenza
una cosa posta a servizio o ornamento di un'altra, senza
che ne costituisca parte integrante, ma solamente con
la funzione di accrescerne l'utilità oppure il
pregio. Es. Box, Cantina etc….
- COSTRUZIONI RURALI ed eventuali pertinenze
ad uso abitativo, quando l'unità immobiliare
è al servizio di un terreno agricolo ed è
utilizzata dal proprietario del terreno o da chi conduce
l'attività agricola.
- ABITAZIONI DI LUSSO: vengono definite
abitazioni di lusso le unità immobiliari edificate
in base a licenza di costruzione rilasciata in data
posteriore all'agosto 1969, aventi specifiche caratteristiche.
Un approfondimento
sulle Abitazioni di lusso
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