- Titolari di usufrutto o altro diritto reale (uso e
abitazione) di fabbricati situati nel territorio dello
Stato italiano che devono essere iscritti nel catasto
dei fabbricati come dotati di rendita;
- Chi possiede fabbricati utilizzati in modo promiscuo,
cioè sia per usi personali o familiari che per
attività professionali, artigianali o d'impresa;
- Chi esercita attività d'impresa per gli immobili
che, pur utilizzati per l'esercizio della propria attività,
non sono considerati relativi alla stessa in quanto
non indicati nell'inventario o nel registro dei beni
ammortizzabili oppure esclusi, in base alla normativa
in vigore, dal patrimonio d'impresa;
- Chi possiede immobili che secondo le leggi in vigore
non hanno i requisiti per essere considerati rurali;
- Condomino proprietario di quote millesimali tali che
la quota di rendita catastale dei locali di portineria,
alloggio del portiere e gli altri servizi condominiali
dotati di rendita catastale autonoma, superi 25,82 €.
Il reddito imponibile viene calcolato in maniera diversa
a seconda che l'unità immobiliare sia abitazione
principale, unità a disposizione o unità
destinata alla locazione ed in base alla percentuale
di possesso e al periodo di possesso. L'imponibile dei
fabbricati va a sommarsi agli altri redditi ai fini
della determinazione dell'IRPEF totale da versare.
ICI (Imposta comunale sugli Immobili e sui terreni),
è dovuta da:
- Proprietari;
- Usufruttuari;
- Titolari di diritto di uso o di abitazione anche se
non residenti nel territorio dello stato italiano, oppure
per le società che non hanno la sede legale o
amministrativa nel territorio dello Stato.
I Comuni possono deliberare aliquote impositive diverse
per le abitazioni principali, per le abitazioni locate,
per le abitazioni tenute a disposizione e per gli altri
immobili diversi dalle abitazioni, per quanto riguarda
i terreni la diversificazione viene effettuata tra terreni
condotti da agricoltori, terreni non condotti da agricoltori
ed aree edificabili.
Sui beni immobili gravano poi una serie di imposte indirette
delle quali elenchiamo:
INVIM (Incremento di Valore degli Immobili).
L'INVIM è un'imposta indiretta e progressiva
per scaglioni, che colpisce l'incremento del valore
degli immobili nel momento in cui si verificano sia
l'alienazione a titolo oneroso sia l'acquisto a titolo
gratuito, anche per causa di morte, del diritto di proprietà
o di un altro diritto reale di godimento dell'immobile.
Per incremento di valore si intende la differenza di
quanto si ricava dalla vendita dell'immobile e quanto
si è speso per l'acquisto moltiplicato per il
numero degli anni intercorsi tra acquisto e vendita
maggiorato delle spese sostenute e documentate moltiplicate
anch'esse per il numero di anni intercorrenti dalla
data di sostenimento alla data di vendita.
Il tributo è destinato a cessare con i trasferimenti
dopo il 31 dicembre 2002.
I soggetti tenuti al pagamento sono quelli che beneficiano
dell'incremento di valore e quindi:
- Il venditore nei trasferimenti a titolo oneroso;
- Chi riceve l'immobile in dono od in eredità.
IMPOSTA DI REGISTRO: E' l'imposta che
l'acquirente deve versare all'atto dell'acquisto dell'immobile
quando la parte venditrice è un privato. Le aliquote
attuali, ridotte a partire dal 1° gennaio 2000,
sono pari:
- al 7% del valore esposto in contratto per le abitazioni
di lusso e per i fabbricati non abitativi;
- al 3% del valore esposto in contratto per la "prima
casa" e per i beni vincolati per ragioni storico
artistiche.
- Quando l'acquisto è fatto da una impresa e
quindi la transazione è soggetta a regime IVA
l'imposta di registro è dovuta in misura forfetaria.
Attualmente 129,11 €
IVA (Imposta sul valore aggiunto).
E' l'imposta applicata dal venditore che agisce nell'ambito
di un'attività di impresa.
Le aliquote previste sono:
- 20% per le abitazioni di lusso;
- 10% per le abitazioni non di lusso se il soggetto
cedente è l'impresa costruttrice oppure una impresa
avente per oggetto esclusivo o principale la compravendita
di immobili;
- 4% per l'acquisto di "prima casa".
IMPOSTA CATASTALE ED IPOTECARIA, è
l'imposta che deve essere versata alla Conservatoria
per la trascrizione degli atti di compravendita e per
le iscrizioni ipotecarie:
Le tariffe attuali sono:
- 129,11 € per ognuna delle due imposte quando
oggetto della transazione è una Prima casa e
per tutte quelle non riguardanti con la prima casa,
perfezionate in regime IVA;
- 3% per le transazioni non riguardanti la prima casa
concluse in regime di imposta di registro.
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