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Le imposte

Ogni unità immobiliare contraddistinta da una Partita catastale è censita con l'importo della rendita ossia con l'espressione numerica della sua capacità di produrre reddito. Questa cifra, nota come rendita catastale, viene utilizzata dal fisco, opportunamente rivalutata in base a parametri che si possono modificare nel tempo come base per il calcolo delle imposte dirette che gravano sugli immobili.

Indichiamo di seguito tali imposte:

IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)
è dovuta da:

- Proprietari di fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che devono essere iscritti nel catasto dei fabbricati come dotati di rendita;


- Titolari di usufrutto o altro diritto reale (uso e abitazione) di fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che devono essere iscritti nel catasto dei fabbricati come dotati di rendita;

- Chi possiede fabbricati utilizzati in modo promiscuo, cioè sia per usi personali o familiari che per attività professionali, artigianali o d'impresa;

- Chi esercita attività d'impresa per gli immobili che, pur utilizzati per l'esercizio della propria attività, non sono considerati relativi alla stessa in quanto non indicati nell'inventario o nel registro dei beni ammortizzabili oppure esclusi, in base alla normativa in vigore, dal patrimonio d'impresa;

- Chi possiede immobili che secondo le leggi in vigore non hanno i requisiti per essere considerati rurali;

- Condomino proprietario di quote millesimali tali che la quota di rendita catastale dei locali di portineria, alloggio del portiere e gli altri servizi condominiali dotati di rendita catastale autonoma, superi 25,82 €.

Il reddito imponibile viene calcolato in maniera diversa a seconda che l'unità immobiliare sia abitazione principale, unità a disposizione o unità destinata alla locazione ed in base alla percentuale di possesso e al periodo di possesso. L'imponibile dei fabbricati va a sommarsi agli altri redditi ai fini della determinazione dell'IRPEF totale da versare.

ICI (Imposta comunale sugli Immobili e sui terreni), è dovuta da:

- Proprietari;

- Usufruttuari;

- Titolari di diritto di uso o di abitazione anche se non residenti nel territorio dello stato italiano, oppure per le società che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato.

I Comuni possono deliberare aliquote impositive diverse per le abitazioni principali, per le abitazioni locate, per le abitazioni tenute a disposizione e per gli altri immobili diversi dalle abitazioni, per quanto riguarda i terreni la diversificazione viene effettuata tra terreni condotti da agricoltori, terreni non condotti da agricoltori ed aree edificabili.

Sui beni immobili gravano poi una serie di imposte indirette delle quali elenchiamo:

INVIM (Incremento di Valore degli Immobili). L'INVIM è un'imposta indiretta e progressiva per scaglioni, che colpisce l'incremento del valore degli immobili nel momento in cui si verificano sia l'alienazione a titolo oneroso sia l'acquisto a titolo gratuito, anche per causa di morte, del diritto di proprietà o di un altro diritto reale di godimento dell'immobile.
Per incremento di valore si intende la differenza di quanto si ricava dalla vendita dell'immobile e quanto si è speso per l'acquisto moltiplicato per il numero degli anni intercorsi tra acquisto e vendita maggiorato delle spese sostenute e documentate moltiplicate anch'esse per il numero di anni intercorrenti dalla data di sostenimento alla data di vendita.
Il tributo è destinato a cessare con i trasferimenti dopo il 31 dicembre 2002.

I soggetti tenuti al pagamento sono quelli che beneficiano dell'incremento di valore e quindi:

- Il venditore nei trasferimenti a titolo oneroso;

- Chi riceve l'immobile in dono od in eredità.

IMPOSTA DI REGISTRO: E' l'imposta che l'acquirente deve versare all'atto dell'acquisto dell'immobile quando la parte venditrice è un privato. Le aliquote attuali, ridotte a partire dal 1° gennaio 2000, sono pari:

- al 7% del valore esposto in contratto per le abitazioni di lusso e per i fabbricati non abitativi;

- al 3% del valore esposto in contratto per la "prima casa" e per i beni vincolati per ragioni storico artistiche.

- Quando l'acquisto è fatto da una impresa e quindi la transazione è soggetta a regime IVA l'imposta di registro è dovuta in misura forfetaria. Attualmente 129,11 €

IVA (Imposta sul valore aggiunto). E' l'imposta applicata dal venditore che agisce nell'ambito di un'attività di impresa.

Le aliquote previste sono:

- 20% per le abitazioni di lusso;

- 10% per le abitazioni non di lusso se il soggetto cedente è l'impresa costruttrice oppure una impresa avente per oggetto esclusivo o principale la compravendita di immobili;

- 4% per l'acquisto di "prima casa".

IMPOSTA CATASTALE ED IPOTECARIA, è l'imposta che deve essere versata alla Conservatoria per la trascrizione degli atti di compravendita e per le iscrizioni ipotecarie:

Le tariffe attuali sono:

- 129,11 € per ognuna delle due imposte quando oggetto della transazione è una Prima casa e per tutte quelle non riguardanti con la prima casa, perfezionate in regime IVA;

- 3% per le transazioni non riguardanti la prima casa concluse in regime di imposta di registro.

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